Dal Chair Valori Umani e Spirituali Luciano Giacomini – Giornata dei diritti delle persone con disabilità

In una giornata così importante (3 Dicembre 2024) per la difesa dei diritti delle persone con disabilità, mi fa piacere riproporre l’intervento di alcuni anni fa dell’avvocato Silvio Bolloli che ha voluto affrontare la tematiche relative alla normativa del Dopo di Noi.

                                  Intervento dell’Avv. Silvio Bolloli
(Avvocato del Foro di Alessandria, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria dal 2002 al 2011 e, successivamente, giudice onorario presso il Tribunale di Novara e Pavia)

“DOPO DI NOI”
1) La normativa di riferimento è la Legge 22 Giugno 2016, nr. 112 – di cui è stata prima firmataria la Deputata disabile Ileana ARGENTIN – la quale prevede l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: la norma è stata promulgata allo scopo di favorire il benessere e la piena inclusione sociale, nonché l’autonomia, delle persone con disabilità con lo specifico obiettivo di farle vivere all’interno delle proprie abitazioni, ovvero in strutture gestite da Associazioni, senza dover fare ricorso all’assistenza sanitaria pubblica. È di particolare importanza la circostanza che tale normativa sia stata pensata non solo per chi non ha più i parenti più stretti in grado di assisterlo ma anche per chi continua ad averli in vita, seppur in condizioni tali da non essere in grado di assisterlo. È comunque di fondamentale rilievo la volontà del disabile in ordine alla propria assistenza.

2) La Norma ruota anzitutto attorno all’Istituzione di un Fondo per l’assistenza e il sostegno ai disabili e le agevolazioni a quei privati, Enti e Associazioni, che hanno deliberato di stanziare risorse a loro tutela.

3) L’altro aspetto fondamentale è quello degli sgravi fiscali, delle esenzioni e degli incentivi per la stipulazione di Polizze Assicurative, ovvero per l’istituzione di Trust su trasferimenti di beni e diritti post-mortem a favore delle persone disabili.
Il Governo si è assunto, ope legis, uno specifico impegno al fine di dare vita a una opportuna campagna informativa.

Per il Fondo, che prevede una compartecipazione da parte di Regioni, Enti Locali e Organismi di Terzo Settore, è stato previsto uno stanziamento di 90 milioni di Euro per l’anno 2016, di 38,3 milioni per l’anno 2017 e di 56,1 per l’anno 2018 con la Lombardia (con oltre 6 milioni di Euro di stanziamento) a recitare la parte del leone seguita da Campania e Lazio ex aequo, quindi da Sicilia, Emilia-Romagna e Piemonte mentre la Valle d’Aosta, con oltre € 70.000 di stanziamento, è il fanalino di coda di questa particolarissima classifica.
Le Regioni hanno il compito di verificare i criteri per l’erogazione dei finanziamenti ma dovranno soprattutto analizzare l’attuazione delle attività effettivamente svolte e, se del caso, provvedere alla revoca dei finanziamenti.

È prevista anche una forma di co-housing allo scopo di mantenere il più possibile le condizioni delle abitazioni di provenienza dei disabili, oppure di favorire l’autonomia di chi ha la possibilità – entro certi limiti – di essere autonomo.

In punto agevolazioni, sono poi state previste detrazioni sulle spese sostenute per le Assicurazioni ed i contratti stipulati a tutela dei disabili gravi, nonché esenzioni e sgravi sui trasferimenti post mortem di beni e in materia di costituzione di Trust.

Importanti sono anche le detrazioni fiscali sulle spese delle Polizze assicurative al momento delle dichiarazioni dei redditi, con un importo “scaricabile” che viene innalzato dagli € 530,00 (già previsti dall’Articolo 15 della Legge nr. 917 del 22 Dicembre 1986), agli attuali € 750,00, quindi con una maggiorazione di euro 220.

In punto Trust (fermo restando che il Trust è un Istituto giuridico di derivazione anglo-sassone che prevede la figura di un Disponente o Settlor, di un Amministratore o Trustee e di un Beneficiario) è fondamentale che il trasferimento dei beni (materiali e immateriali) avvenga per causa di morte: in tal caso si verifica una totale esenzione dalle imposte di successione ma deve essere dimostrata la finalità di inclusione sociale, nonché di cure e di assistenza delle persone con disabilità.

Nell’ambito della istituzione del Trust deve inoltre essere specificata la figura del soggetto responsabile della vigilanza, nonché la durata e la scadenza del rapporto (data questa ultima coincidente con la morte della persona disabile).

Gli oneri derivanti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, restano immutati ma si verifica una esenzione dal pagamento del bollo mentre le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati potranno essere deducibili nella misura massima del del 20% del reddito imponibile e di Euro 100.000 annui.

Appare opportuno ricordare come, nel Regno Unito, i Trust possano essere anonimi ma siamo tassati mentre nel Liechtenstein non siano neppure tassati.

In Italia il reddito del Trust è soggetto ad I.R.E.S. (Imposta sul Reddito delle Società) e, sovente, l’Istituzione del Trust sconta il pregiudizio che questi Istituti possano essere applicati per il riciclo di capitali derivanti da attività illecite: tale pregiudizio deve essere superato tenuto conto del fatto che il Trust viene oggi utilizzato per l’amministrazione e la gestione dei più importanti patrimoni del Mondo tra cui, uno su tutti, quello della Corona Inglese.

4) Facendo un passo indietro, la Legge fondamentale in Italia, in materia di disabilità è la nr. 104 del 05 Febbraio 1992 che aveva introdotto il concetto di disabilità grave e aveva disciplinato i casi di minorazione fisica, psichica o sensoriale idonei a cagionare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, così da determinare un processo di svantaggio sociale, ovvero di emarginazione, ferma restando la sottoposizione di ogni valutazione della disabilità idonea a visita medica da parte dell’A.S.L..

È importante ricordare come la Legge nr. 104 del 1992 disciplini innanzitutto l’assistenza, l’integrazione sociale e più in generale i diritti delle persone.

Un ulteriore passaggio di grande importanza, in Italia, si è avuto con la Legge nr. 162 del 1998 che ha attribuito a Comuni, Regioni ed Enti Locali la potestà in materia di persone disabili.

5) Dando uno sguardo alle altre realtà mondiali, gli Stati Uniti sono ormai un modello circa l’elevatissimo livello di integrazione dei disabili che ha introdotto una sorta di concetto di normalità della disabilità, grazie anche all’intervento di una miriade di Associazioni e di Enti a ciò preposti e che ha il proprio fondamento normativo nell’A.D.A. “American Disability Act” del 1992 (il quale aveva introdotto una politica di contrasto alle barriere architettoniche e ad ogni forma di emarginazione delle persone diversamente abili).

L’Inghilterra si caratterizza invece per un regime molto assistenziale, con norme quali il “Social Security Benefit”, (sussidi), il “Tax Credits” (sconto sulle tasse), il “Child Tax Credits” (se vi sono figli a carico).

La Francia, con la Legge nr. 102/2005, ha previsto cure a domicilio, programmi differenziati per gli alunni disabili, strutture con accoglienza di tipo familiare e priorità nell’assegnazione di alloggi popolari alle persone disabili, con una Legislazione tutto sommato piuttosto simile a quella italiana.

Stupisce anche la realtà di taluni paesi del Mondo, apparentemente meno evoluti, come la Colombia, ove è stato creato un Bar per non udenti, e la Romania ove esiste una spiaggia riservata ai soggetti disabili.

La Legge nr. 112 del 2016 non ha purtroppo incontrato, in Italia, l’unanimità delle forze politiche dal momento che, in occasione del passaggio dalla Camera al Senato, era stata approvata con il voto favorevole di 312 Parlamentari, la contrarietà di 64 e l’astensione di 26 (in data 14 Giugno 2016) e, nonostante provenisse da una proposta congiunta del Partito Democratico, della Lega, di Scelta Civica, e di Area Popolare, aveva visto la contrarietà del Movimento Cinque Stelle secondo il quale la Norma può favorire Assicurazioni e privati, specie con riferimento alla figura del Trust o di Negozi Giuridici a favore di Associazioni e di Fondazioni.

E non è tutto, poiché il Decreto di attuazione della normativa è stato registrato con circa un anno di ritardo da parte della Corte dei Conti.

Questa norma presenta certamente lacune e criticità ma resta comunque un grande punto di riferimento per quanto concerne l’evoluzione dell’Italia in tal senso poiché introduce il concetto di “diritto di morire” dei familiari dei disabili ed è soprattutto misura del grado di civiltà dell’Italia al riguardo.

Un aneddoto: una recente scoperta archeologica ha consentito di appurare come le ossa sepolte ai piedi del Monte Taigeto (dal quale, secondo insegnamento storico, gli spartani lanciavano i neonati malformati) fossero in realtà di soggetti adulti, verosimilmente condannati a morte o nemici; che ciò non sia indice del fatto che anche gli spartani avevano una sensibilità mai immaginata nei confronti dei soggetti disabili? (DOPO DI NOI”  San Michele (AL), Domenica 03 Dicembre 2017)